(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                - Anno 52 - n. 9 del 14 luglio 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
           Modalita' di accesso di familiari e visitatori 
            a strutture ospedaliere del territorio ligure 
 
   1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19  con  l'esercizio
delle liberta' e i diritti delle persone di assistenza  e  visita  ai
pazienti   ricoverati,   la   presente   legge   detta   disposizioni
organizzative per l'accesso di familiari  e  visitatori  a  strutture
ospedaliere del territorio ligure. 
  2. L'accesso a  strutture  ospedaliere  del  territorio  ligure  e'
consentito a familiari e visitatori in possesso della  certificazione
verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'art. 9  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19)  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  con  le
modalita' indicate dalle linee guida  dell'Azienda  Ligure  Sanitaria
(A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29  luglio  2016,  n.  17
(Istituzione dell'Azienda  Ligure  Sanitaria  della  Regione  Liguria
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle  disposizioni  regionali
in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione
allo  specifico  contesto  epidemiologico,   puo'   adottare   misure
precauzionali piu'  restrittive,  necessarie  a  prevenire  possibili
trasmissioni di infezione. 
  4. Le certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 2 sono  esibite
dai  familiari  e  dai  visitatori,  al  momento  dell'accesso   alle
strutture di cui al comma 1, esclusivamente  ai  soggetti  incaricati
delle verifiche, per le finalita' della presente legge e nel rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei  dati  personali.  E'
esclusa la  possibilita'  di  raccolta,  conservazione  e  successivo
trattamento dei dati relativi alla salute  contenuti  nelle  medesime
certificazioni.